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PROVINCIA TERNI, IL 18 DICEMBRE SI VOTA PER I NUOVI PRESIDENTE E CONSIGLIO

Posted By Redazione Galileo On 9 novembre 2021 @ 20:01 In Politica

Il presidente della Provincia di Terni ha emanato il decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative che rinnoveranno presidente e Consiglio provinciale. Le elezioni si svolgeranno il 18 dicembre, dalle 8 alle 20, con seggio elettorale nella sala del Consiglio provinciale di Terni, in Viale della Stazione 1. Le liste di candidati dovranno essere presentate all’ufficio elettorale della Provincia di Terni, sempre in Viale della Stazione 1, sabato 27 novembre dalle 8 alle 20 e domenica 28 novembre dalle 8 alle 12.

Gli elettori – Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Terni in carica alla data delle elezioni.

Gli eleggibili – Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il Consiglio ha la durata di 2 anni. Sono eleggibili a presidente della Provincia tutti i sindaci dei Comuni della provincia. Il presidente dura in carica 4 anni.

Composizione del Consiglio provinciale – Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della Provincia e dal seguente numero di consiglieri: 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

Elezioni - Per l’elezione a presidente della Provincia, risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero dei voti ponderati. L’ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori quindi moltiplica il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato. Conseguentemente forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità sarà eletto il più giovane.

Per le elezioni del Consiglio provinciale è prevista l’espressione di un voto di lista. Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. L’ufficio elettorale accerta per ogni candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori. Moltiplica poi il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Successivamente si segue il metodo d’Hondt.

Parità di genere - Nelle liste dei candidati al Consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

Calcolo dell’indice di ponderazione - Per ciascuna fascia si calcola il valore percentuale del rapporto tra popolazione del comune della fascia e quella dell’intera Provincia. Se il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell’intera provincia è maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45). Se per una o più fasce il valore percentuale, anche rideterminato come sopra, è ancora maggiore di 35 lo stesso è ridotto a quella misura, esclusa la fascia cui appartiene il comune interessato. L’eccedente viene assegnato al valore percentuale delle altre fasce ripartendolo in misura proporzionale alla popolazione di fascia. In ogni caso nessuna fascia può superare il 35 per cento. Si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica: tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato, come sopra, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000.

Ufficio elettorale – L’ufficio elettorale della Provincia di Terni è stato costituito con decreto del presidente. È composto da cinque membri, tutti dipendenti dell’amministrazione, compreso il presidente, nella persona del vice segretario generale Maurizio Agrò. La sede dell’ufficio è al secondo piano di Palazzo Bazzani in Viale della Stazione 1.

Precauzioni anti covid - Considerato lo stato di emergenza sanitaria, in vigore fino al 31 dicembre, la raccomandazione è di porre la massima attenzione a favorire l’esercizio del voto in piena sicurezza. A tale proposito si devono prevedere le aperture di sezioni elettorali in proporzione al numero dei votanti attesi, così da evitare per quanto possibile il costituirsi di assembramenti al momento del voto, nonché per favorire la partecipazione. Occorre poi assicurare la disponibilità di liquidi igienizzanti sia per il personale ai seggi, sia per gli elettori, segnalando l’obbligo di indossare la mascherina sia per il personale ai seggi che per gli elettori.



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