Samuele De Paoli, il giovane di 22 anni di Bastia Umbra trovato morto in un canale alla periferia di Perugia il 28 aprile 2021, perse la vita dopo una violenta colluttazione con una transessuale brasiliana che – secondo la Procura del capoluogo umbro, che ha notificato la conclusione delle indagini – agì “solo a fini difensivi e senza soprattutto poter prevedere l’effetto letale del proprio comportamento”.

Cade quindi l’ipotesi iniziale di omicidio preterintenzionale e alla trans viene contestata l’omissione di soccorso.

“Le investigazioni effettuate anche con il supporto della squadra mobile di Perugia – spiega la Procura in una sua nota – hanno consentito di ricostruire quanto accaduto grazie al sopralluogo effettuato nell’immediatezza sul luogo in cui venne trovato il cadavere, anche con la presenza del.pm, all’escussione di tutti i soggetti potenzialmente a conoscenza del fatto e all’interrogatorio più volte effettuato all’indagato. Soprattutto, però, le determinazioni dell’Ufficio si sono fondate sull’esito dell’esame autoptico e sui successivi approfondimenti richiesti ai consulenti medico-legali”.

In particolare, le conclusioni raggiunte dall’Ufficio – che saranno sottoposte al vaglio del Giudice delle indagini preliminari – hanno consentito di affermare come la morte del giovane sia conseguita ad arresto cardiaco per stimolazione vagale, una manovra prevista anche in medicina a fini terapeutici per il rallentamento del battito cardiaco in soggetti affetti da patologie tachicardiache.

Secondo la Procura, “in ragione della peculiarità della manovra dimostratasi letale, i cui effetti e la cui esecuzione, secondo quanto affermato dai medici legali, non appaiono alla portata di conoscenza ed esecuzione da parte di soggetti estranei all’ambito medico e soprattutto nell’ambito di una colluttazione, ed in assenza evidente di altri segni di aggressione sul corpo della vittima da parte dell’indagato, l’Ufficio ha ritenuto che il cittadino brasiliano abbia agito solo a fini difensivi e senza soprattutto poter prevedere l’effetto letale del proprio comportamento. Ciò ha comportato la necessaria configurazione della causa di giustificazione della legittima difesa”.

Per contro, “l’indagato, avendo cognizione che la vittima si trovava in difficoltà ed essendo cessata ogni condotta aggressiva da parte della stessa, aveva l’obbligo giuridico di sollecitare i soccorsi”. (ANSA).