In occasione della gara di calcio tra Ternana e perugia, in programma sabato 30 aprile, il sindaco ha emanato, valutando una richiesta della Questura di Terni, un’ordinanza con il divieto di asporto di bevande in vetro nell’area circostante lo stadio “L. Liberati” per evitare turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

In particolare, si legge nell’ordinanza dalle ore 10 alle ore 18 del giorno sabato 30 aprile 2022, in tutta l’area circostante lo Stadio Comunale “L. Liberati” e in particolare nell’area ricompresa tra via Borsi – via Oberdan – piazza Dalmazia – via Botticelli – viale G. Carducci – viale Giovanni Prati sino all’incrocio con viale dello Stadio e viale dello Stadio comprese le vie limitrofe ricadenti tra questo viale ed il fiume Nera (Strada di S. Martino – Foro Boario) sono vietate “la detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo; b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.
I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.
Nelle aree indicate nell’ordinanza la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:  tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati; • per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.